In allegato, il messaggio dell'INPS n. 16870 del 30 agosto 2011, con il quale l'Istituto comunica che la proroga del godimento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia può e deve essere concessa esclusivamente ai soggetti che, in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia, rimarrebbero, in assenza della proroga stessa, senza indennizzo e senza pensione, e quindi senza la tutela voluta e sancita dal legislatore, secondo quanto già reso noto al punto 3 della circolare n. 50 del 3 aprile 2009 dell'Istituto.