La Corte di Giustizia Europea, con decisione del 28 marzo 2019, in cause riunite da C-487/17 a c-489/17, ha emesso una Sentenza avente ad oggetto la classificazione dei rifiuti con codici cd. "a specchio" esprimendosi, contestualmente, anche sulla valenza del principio di precauzione.
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori ambientali, per dare risposta alle numerose richieste di chiarimento, relative ai requisiti minimi per esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua che oggi costituisce una sottocategoria di iscrizione della categoria 1 ed al fine di uniformare l'attività istruttoria delle sezioni regionali, ha emanato la circolare n. 3/2019 con cui conferma che le aziende già iscritte alla categoria 1 alla data di entrata in vigore della delibera n. 5 del 3 novembre 2016 (1° febbraio 2017) devono ritenersi autorizzate a svolgere anche le attività di cui alla sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua (tabella D7 della delilbera n. 5/2017). In sede di rinnovo di iscrizione queste aziende dovranno attestare, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti previsti dalla tabella D7 della delibera n. 5/2017.
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio u.s. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2018, recante "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019".
Nella G.U. n. 36 del 12 febbraio 2019 è stata pubblicata la Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019, di conversione del Decreto Legge n.135 (“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”) che sancisce la fine del SISTRI - il sistema di tracciabilità dei rifiuti - dal 1° gennaio 2019 (cfr. circolare n. 7.783 del 19 dicembre 2018).