Fisco e Tributi

A seguito della modifica apportata dall'art. 28 del D.L. 201/2011 (“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” - v. circolare Confindustria Prot. n. 3211/2011), a decorrere dall’anno d’imposta 2011, è stata aumentata l’aliquota di base dell’addizionale regionale IRPEF dallo 0,9% all’1,23%.

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Nel Supplemento Ordinario n. 280 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2011 sono state pubblicate le tabelle elaborate dall'ACI riportanti i costi chilometrici per l'anno 2012 da utilizzare per il calcolo del fringe benefit derivante dalla concessione in uso ai dipendenti, per fini aziendali e personali, di autovetture, autoveicoli per trasporti promiscui (persone e cose), motocicli e ciclomotori.

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In allegato una prima analisi delle principali misure in materia di fisco, finanza e welfare contenute nel Decreto “SalvaItalia” - DL 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici".


Il decreto è attualmente all'esame del Senato e ne è prevista a breve la definitiva conversione in legge, che dovrebbe avvenire senza ulteriori modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera dei Deputati e qui commentato.

Paolo Zappasodi - 0736 273217

L’art 23, comma 3, del Dpr n. 600/1973 stabilisce che il sostituto d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, deve sommare tutte le retribuzioni ordinarie e le mensilità aggiuntive, nel loro valore imponibile, corrisposte nell'anno ed applicare al totale così ottenuto le aliquote corrispondenti agli scaglioni "annui" di reddito, determinando in tal modo l'imposta lorda annua.

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Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 2011/186218 del 21 dicembre 2011 ha disposto la proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 del termine di presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21, DL n. 78/2010, relativa all’anno 2010.

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L’art 23, comma 3, del Dpr n. 600/1973 stabilisce che il sostituto d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, deve sommare tutte le retribuzioni ordinarie e le mensilità aggiuntive, nel loro valore imponibile, corrisposte nell'anno ed applicare al totale così ottenuto le aliquote corrispondenti agli scaglioni "annui" di reddito, determinando in tal modo l'imposta lorda annua.

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La Regione Marche con una nota comunica che, in base all'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 28, per gli anni d'imposta 2011 e 2012, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione ‐ legge finanziaria 2005) e all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), come da ultimo modificato dall'articolo 28 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” - v. circolare Confindustria Prot. n. 3211/2011), s' intende determinata, rispetto all'aliquota di base vigente, in ciascuno dei due anni di imposta, secondo i seguenti punti percentuali e scaglioni di reddito:

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anche per quest'anno sono state confermate le agevolazioni per le imprese di autotrasporto che potranno recuperare le somme versate nel 2010 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, nel limite di 300 euro per ciascun veicolo.

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