Fisco e Tributi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 216 del 16 settembre 2011) della Legge 14 settembre 2011, n. 148, da sabato 17 settembre 2011 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nella manovra economica, che hanno dato attuazione alle disposizioni relative all’imposta provinciale di trascrizione, contenute nel decreto sul federalismo fiscale.

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Il direttore dell’Agenzia delle Entrate - accogliendo anche le richieste di Confindustria - con il Provvedimento n. 133642 del 16 settembre 2011, ha disposto la proroga del termine di presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, relative all’anno 2010, prevedendone la trasmissione telematica non oltre il prossimo 31 dicembre, in luogo dell’originario termine del 31 ottobre 2011.

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L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 39 del 1° agosto 2011 ha chiarito alcune problematiche emerse in fase di avvio dell’archivio informatico VIES relativo alle posizioni autorizzate a porre in essere operazioni intracomunitarie, secondo le disposizioni dell'art. 27 del dl 78/2010 e del provvedimento del 29/12/2010.

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PROROGA AL 31 DICEMBRE 2011


É stata pubblicata la risoluzione n. 89/E dell'Agenzia delle Entrate che proroga al 31 dicembre 2011 il termine per l'acquisizione dell'asseverazione dei contratti di rete da parte delle imprese che potranno beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 42 del dl n. 78/2010.

Dati i tempi tecnici necessari per la valutazione del programma comune da parte degli organismi abilitati, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto opportuno prorogare il termine per l'asseverazione del programma prevista per il 30 settembre 2011 per il primo anno d'applicazione dell'agevolazione.

Come anticipato, l'avvenuta asseverazione dovrà essere comunicata all'organo comune per l'esecuzione del contratto entro il 31 dicembre 2011.

Paolo Zappasodi - 0736 273217

 

I lavoratori dipendenti ed i collaboratori che hanno usufruito dell’assistenza fiscale e che non intendono effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto o che intendono effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, devono comunicarlo entro il mese di settembre 2011 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio.

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