Fisco e Tributi

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18 del 10 maggio 2011 chiarisce che, a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, effettuato ai sensi degli art. 36-bis, DPR n. 600/1973 o art. 54-bis, DPR n. 633/71972, dal quale emerga l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, la base su cui calcolare la riduzione delle sanzioni qualora il contribuente decida di avvalersi del ravvedimento operoso o di versare la sanzione ridotta entro 30 giorni dalla contestazione, è rappresentata dalla sanzione ordinaria dovuta nei casi di omesso versamento (30% dell’importo non versato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997).

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L’Agenzia delle Entrate insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 19/E del 10 maggio 2011 ha fornito nuovi ed importanti chiarimenti in ordine alla applicazione dell’art. 1, comma 47, della Legge n. 220 del 2010, che come noto ha previsto per il periodo di imposta dell’anno 2011 l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi in favore dei lavoratori del settore privato titolari del reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 40.000 annui.

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Il decreto legge sullo sviluppo, entrato in vigore il 14 maggio 2011, il giorno successivo alla sua pubblicazione (Gazzetta ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011), è il primo di una serie di provvedimenti previsti nell’ambito del “semestre europeo” e contiene disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico della competitività del nostro Paese.

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Si ricorda che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 184182 del 22 dicembre 2010, a disposizione presso gli uffici di Confindustria Ascoli Piceno, sono state individuate le modalità e i termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro.

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