1. Comunicato AVCP e “spending review”
Con il Comunicato del 29 aprile 2013, l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha definito le nuove soglie oltre le quali è previsto l’obbligo della trasmissione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i settori ordinari e speciali.
Il comunicato prende le mosse dall’art. 8, comma 2-bis del decreto legge “spending review” del 7 maggio 2012, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94), recante misure volte alla razionalizzazione della spesa pubblica.
La “spending review” è, infatti, intervenuta anche sulla disciplina delle comunicazioni obbligatorie all’Osservatorio per la vigilanza sui contratti pubblici, al fine di migliorare l'efficienza della spesa pubblica e ottenere fondi da destinare alla crescita. In particolare, con l’art. 8, comma 2-bis citato è stata ridefinita la soglia oltre la quale sono obbligatorie le comunicazioni, soglia su cui si era già espressa all’interno di un’organica disciplina l’Autorità di vigilanza (riferimento: comunicati del Presidente AVCP del 4 aprile 2008, 14 dicembre 2010 e 15 luglio 2011).
Alla luce del nuovo quadro normativo, l’Autorità è tornata sull’argomento chiarendo che per le comunicazioni obbligatorie, a far data dal 1 gennaio 2013, deve considerarsi ridotto a € 40.000,00 il valore soglia, in precedenza fissato a € 150.000,00 dall’art. 7, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006, codice dei contratti pubblici.
2. Monitoraggio dei contratti pubblici
A tale proposito, si ricorda che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 è intervenuto sul codice dei contratti, abbassando gli importi sopra i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio i dati riassuntivi dei contratti affidati.
In particolare, per i contratti pubblici d’importo superiore a € 50.000,00 (non più € 150.000,00) è previsto l’obbligo di trasmettere i dati concernenti:
1. il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;
2. limitatamente ai settori ordinari, l'inizio, gli stati di avanzamento (solo per gli appalti di importo pari o superiore a € 500.000,00) e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo e l'importo finale.
Il termine massimo previsto per la trasmissione è rispettivamente di 30 giorni e di 60 giorni e decorre, nel primo caso, dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, nel secondo caso, dalla data del compimento ed effettuazione dei singoli atti previsti.
Nello stesso articolo 7, comma 8 è chiarito che per i contratti parzialmente esclusi dal codice dei contratti (articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del codice stesso) l’obbligo di trasmissione ha cadenza annuale (esattamente il 31 gennaio di ciascun anno) e si concreta con l’invio di una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi ai contratti affidati nell'anno precedente.
Sono previste, infine, sanzioni fino a € 51.545,00 per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che omettano, senza giustificato motivo, di fornire i dati o trasmettano informazioni non veritiere.
3. Settori ordinari e speciali
Nel Comunicato del 29 aprile 2013 è chiarito che, per i contratti pubblici d’importo superiore a € 40.000,00 dovranno essere inviati:
1. per i settori ordinari, i dati relativi all’intero ciclo di vita dell’appalto;
2. per i settori speciali fino all’aggiudicazione compresa, i dati secondo le specifiche indicate nel richiamato Comunicato del 4 aprile 2008, concernente la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori.
Per le medesime fattispecie, ma d’importo inferiore o uguale a € 40.000,00 sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG identificavo della gara.
Lo SmartCIG è il codice che si acquisisce, ai soli fini della tracciabilità, con l’immissione di un numero semplificato d’informazioni (vedasi Comunicato del Presidente dell’Autorità del 2 maggio 2011, concernente la semplificazione delle modalità di rilascio del CIG per micro contrattualistica e contratti esclusi). Lo SmartCIG è previsto per i:
a) contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 affidati ai sensi dell’art. 125 del Codice o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
b) contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del codice, indipendentemente dall’importo;
c) altri contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di € 150.000,00;
d) contratti affidati direttamente anche da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice.
4. Contratti parzialmente esclusi
Lo Smart CIG è richiesto come unica prescrizione anche per i contratti parzialmente esclusi di cui artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del codice di importo inferiore o uguale a € 40.000,00.
Qualora l’importo di tali contratti sia superiore alla soglia di € 40.000,00 è, invece, riprodotto l’obbligo di inviare i dati relativi all’appalto (fino alla fase di aggiudicazione compresa) secondo le modalità previste dal Comunicato del Presidente dell’Autorità del 14 dicembre 2010.
L'invio alla Sezione centrale dell'Osservatorio, ovvero alle Sezioni regionali competenti, da parte dei soggetti obbligati, dei dati aventi ad oggetto i contratti suddetti dovrà essere, pertanto, assicurato mediante le apposite procedure informatiche rese disponibili sui siti web dell'Autorità e delle Regioni e Province Autonome.
5. Accordi quadro e fattispecie consimili
E’ abbassata la soglia a € 40.000,00 e restano ferme le modalità di trasmissione dei dati di cui al Comunicato del 14 dicembre 2010, per le seguenti tipologie contrattuali:
· accordi quadro e fattispecie consimili, i cui dati dovranno essere comunicati relativamente alla fase
· rapporti discendenti dagli accordi quadro e fattispecie consimili, i cui dati dovranno essere comunicati:
* per i settori ordinari e speciali, secondo le indicazioni di cui sopra, riferite ai settori ordinari e speciali;
* per i contratti parzialmente esclusi, secondo le indicazioni sopra riportate, per le medesime tipologie di contratti.
6. Entrata in vigore e retroattività dell’obbligo
Secondo quanto osservato dall’Autorità sul proprio sito, la nuova soglia, analizzata nel comunicato che entrerà in vigore dalla pubblicazione in G.U. del 9 maggio 2013, avrà validità retroattiva a far data dal 1 gennaio 2013.
Sarà, pertanto, cura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvedere a predisporre quanto necessario per adeguarsi alle nuove soglie
Alessandra Giacomini - 0736 273208