Il Ministero delle infrastrutture e dei trasposti ha finalmente colmato il vuoto normativo determinato, per gli appalti pubblici di lavori, dal D.P.R. 30 ottobre 2013 pubblicando sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 dello scorso 26 aprile il Decreto Ministeriale 24 aprile 2014.
E’, infatti, in vigore dal 27 aprile il decreto sulle lavorazioni specialistiche con cui è stata data attuazione alla delega prevista dall’articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, che rimetteva al Ministero l’individuazione dell’elenco delle categorie a qualificazione obbligatoria e, tra di esse, quelle c.d. superspecialistiche (o s.i.o.s.).
Circa l’applicazione della norma, il decreto prevede che il nuovo elenco delle categorie a qualificazione obbligatoria e quello delle superspecializzate si applichi alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della norma, dal 27 aprile quindi, nonché alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Il termine finale di efficacia del decreto corrisponde, invece, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive a quelle annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013, che dovranno essere adottate entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL n. 47/2014 (come stabilito dall’art. 12 del medesimo decreto legge), cioè entro il prossimo 29 dicembre.
Il tutto ha tratto origine, come noto, dal ricorso straordinario al Capo dello Stato che ha annullato le norme del Regolamento sugli appalti pubblici (D.P.R. n. 207/2010), che obbligavano l’aggiudicatario a ricorrere a soggetti qualificati (anche in ATI) per l’esecuzione delle opere scorporabili previste nell’appalto, laddove sprovvisti della relativa qualificazione (cfr. Notiziario n. 12/2013).
Categorie a qualificazione obbligatoria
Su tali premesse, il decreto in commento ha ridotto il numero di categorie a qualificazione obbligatoria, individuando 24 categorie specialistiche (OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35), che si aggiungono alle 13 categorie di opere generali, per le quali è sempre prevista la qualificazione dell’esecutore.
Il totale delle categorie non eseguibili direttamente dall’aggiudicatario, non specificatamente qualificato, diventa così pari a 37, ossia 9 categorie in meno rispetto alle 46 previste nella tabella sinottica del Regolamento (allegato A).
Categorie a qualificazione non obbligatoria
Salgono, pertanto, a 15, il numero delle categorie previste a qualificazione non obbligatoria e, tra queste, compaiono per la prima volta quelle appartenenti ai settori esclusi, per i quali sono peraltro spesso previsti requisiti di qualificazione ulteriori rispetto all’attestazione SOA, essendo eseguiti da grandi aziende che dispongono di specifici albi.
L’elenco delle categorie a qualificazione non obbligatoria, che si vanno ad aggiungere a quelle già presenti, è il seguente: OS 9 (Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico), OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili), OS 15 (Pulizia di acquemarine, lacustri, fluviali), OS16 (Impianti per centrali produzione energia elettrica), OS 17 (Linee telefoniche ed impianti di telefonia), OS 19 (Impianti di reti di telecomunicazione e trasmissioni), OS 22 (impianti di potabilizzazione e depurazione), OS27 (Impianti per la trazione elettrica), OS29 (Armamento ferroviario) e OS31 (Impianti per la mobilità sospesa).
Categorie Superspecializzate (o S.I.O.S.)
Per quanto riguarda le categorie “superspecialistiche” per le quali trova applicazione l’articolo 37, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, sono individuate 14 categorie generali e speciali (sulle 24 originarie) per le quali è, tra l’altro, necessario il ricorso all’ATI obbligatoria per partecipare alla gara, qualora l’appaltatore non sia specificatamente qualificato e l’importo della categoria scorporabile superspecialistica superi 15% dell’appalto.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice e 107, comma 2, del Regolamento rientrano nel suddetto novero le seguenti categorie appartenetti a quattro macro blocchi: OS 2-A, OS 2-B e OS 25 per i beni culturali; OS 11, OS 12-A, OS 13, 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32 per la sicurezza strutturale e delle infrastrutture; OG 11, OS 4 e OS 30 per la sicurezza impiantistica; OS 14 per il ciclo dei rifiuti.
Da notare che la categoria OS 32 fa il doppio salto in avanti, non essendo nella precedente elencazione neppure a qualificazione obbligatoria.
Escono, invece, dall’elenco delle superspecialistiche le seguenti categorie: OG 12 (opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale), OS3 (Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS5 (Impianti pneumatici e antintrusione), OS8 (Opere di impermeabilizzazione), OS20-A (Rilevamenti topografici), OS20-B (Indagini geognostiche), OS 28 (Impianti termici e di condizionamento) e OS34 (Sistema antirumore per infrastrutture di mobilità).
Doppio passo indietro compiono, invece, le già citate OS 22, OS27, OS29 che, come visto, non sono più neppure previste tra le categorie a qualificazione obbligatoria.
Ciò detto, si ritiene utile ribadire quanto già pubblicato sui precedenti numeri del Notiziario del Collegio Costruttori, in cui è stata più volte riepilogata l’intera materia delle categorie superspecializzate e quelle a qualificazione obbligatoria.
- Le categorie cosiddette “superspecializzate”, nella nuova elencazione, ai sensi dell’art. 37 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, qualora di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto ed ai 150.000 euro, possono essere eseguite dall’offerente solo se in possesso della relativa qualificazione. Ne discende che, per partecipare alla gara, l’offerente, privo di tali qualificazioni, ha l’obbligo di qualificarsi in dette categorie mediante la costituzione di ATI verticale o tramite il ricorso all’avvalimento. Tali opere possano essere subappaltate nel limite massimo del 30%. A questo proposito dalla pedissequa lettura della norma si pone il problema se al subappalto possa ricorrere la capogruppo, sprovvista della relativa qualifica, oppure la sola mandante qualificata in detta categoria. Al di là della formulazione letterale della norma, che appare insensata, e contrariamente all’interpretazione che gode di miglior favore in ambito dottrinale, si ritiene che:
- le opere di categorie superspecializzate, di importo superiore al 15% di quello complessivo dei lavori, debbano essere assunte da un soggetto (mandante) qualificato interamente in detta categoria;
- che il soggetto mandante qualificato nella specifica categoria, lui solo e non la capogruppo, possa affidare a terzi non oltre il 30% di detti lavori.
Considerata la schizofrenia della norma è opportuno che il bando di gara specifichi in tal senso la lettura del dispositivo legislativo.
- L’art. 108 del D.P.R. 207/2010 pone l’obbligo di indicare nel bando tutte le categorie diverse dalla prevalente e dalle “superspecializzate”, in due casi:
a) qualora di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera;
b) qualora di importo superiore a 150.000 euro.
L’art. 108 stabilisce che tutte le categorie generali (OG) e le specializzate (OS) a qualificazione obbligatoria possano essere eseguite solo da imprese qualificate. Pone perciò un vincolo che non riguarda la partecipazione alla gara, ma il momento esecutivo.
Ciò posto:
1) per le categorie “superspecializzate” di importo superiore ai limiti indicati all’articolo 108, comma 3 (10% dell’importo complessivo oppure 150.000 euro), che sono peraltro anche “a qualificazione obbligatoria” (art. 109, comma 2 lett. b), l’offerente può:
a) possedere la relativa qualificazione (in proprio, in ATI, ovvero tramite avvalimento) e utilizzarla ai fini dell’ammissione alla gara. In tal caso dovrà eseguire dette opere potendole subappaltare nel limite del 30%;
b) possedere la relativa qualificazione (in proprio o in ATI) senza utilizzarla ai fini dell’ammissione alla gara. In tal caso potrà eseguire dette opere in proprio ovvero subappaltarle in parte o fino al 100%,
c) non possedere la relativa qualificazione. In tal caso dovrà indicare dette categoria in sede di offerta come lavorazioni che verranno subappaltate al 100%, a pena di esclusione.
2) per le ulteriori categorie diverse dalla prevalente che siano a qualificazione obbligatoria, l’offerente può:
a) possedere la relativa qualificazione (in proprio, in ATI, ovvero tramite avvalimento). In tal caso potrà eseguire dette opere in proprio ovvero subappaltarle in parte o fino al 100%,
b) non possedere la relativa qualificazione. In tal caso dovrà indicarle in sede di offerta come lavorazioni che verranno subappaltate al 100%, a pena di esclusione.
In allegato un elenco delle categorie che hanno subìto le variazioni prima illustrate.
Alessandra Giacomini - 0736 273208