Si informa che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare in oggetto (allegata), ha fornito chiarimenti in merito all'assolvimento dell'obbligo di deposito telematico dei contratti di secondo livello sancito dall'art. 14 del d.lgs. n. 151/2015, condizione  necessaria per la fruizione dei "benefici contributivi o fiscali" e delle "altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali".

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