Con la sentenza del 24 ottobre 2011, n. 684, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGA) ha fornito importanti indicazioni in merito al danno da ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi, disciplinato dall’art. 2-bis della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 69/2009.
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