Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha comunicato il 18 ottobre scorso che è stata messa in funzione la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti delle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La possibilità di svolgere attraverso la piattaforma elettronica l’intero processo di certificazione, inclusa la nomina del Commissario ad acta, è disciplinata dai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 maggio 2012 (Certificazione del credito, anche in forma telematica, da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali) e del 25 giugno 2012 (Certificazione del credito, anche in forma telematica, da parte delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale).
Per quanto concerne la compensazione dei crediti certificati con debiti iscritti a ruolo la piattaforma, come previsto dal decreto MEF del 25 giugno 2012, verrà utilizzata ove possibile anche dagli agenti della riscossione per verificare l’esistenza e validità delle certificazioni nonché per comunicare agli enti debitori e impositori l’avvenuta compensazione.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 12, comma 11-quater del decreto legge 22 marzo 2012, n. 16, all’utilizzo della piattaforma elettronica si collegheranno semplificazioni nella cessione dei crediti: in particolare non sarà necessaria la cessione nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e sarà eliminato l’obbligo di notificazione alle amministrazioni debitrici.
Per quanto concerne l’entrata in funzione della piattaforma si segnala che le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale avranno 30 giorni per richiedere l'abilitazione sul sistema.
Decorso tale termine, i creditori della PA per somministrazioni, forniture ed appalti potranno abilitarsi sulla piattaforma e presentare alla PA debitrice domanda di certificazione del credito, utilizzando il modello generato dal sistema.
Si segnala che nell’ambito dei decreti del MEF che recepiranno le novità introdotto dall’articolo 13-bis del DL 52/2012 e che risultano in corso di emanazione dovrebbe essere precisato che qualora le PA non provvedano entro il termine sopra indicato ad abilitarsi sulla piattaforma, i creditori potranno comunque utilizzare la piattaforma stessa.
L’accesso alla piattaforma si può effettuare attraverso il sito www.tesoro.it/certificazionecrediti.
Si segnala infine che il MEF e l’ABI hanno siglato il 22 ottobre scorso una convenzione che permette l’accesso da parte delle banche e degli intermediari finanziari alla piattaforma elettronica.
Il collegamento tra la piattaforma elettronica pubblica e il sistema finanziario permette a banche e intermediari finanziari di verificare direttamente lo stato del credito, velocizzando e semplificando le procedure di anticipazione o sconto per le imprese fornitrici della pubblica amministrazione.
In tema di ritardati pagamenti della PA si segnala che sono in corso di pubblicazione i decreti del MEF che recepiscono alcune novità in materia di certificazione e compensazione introdotte dall’articolo 13-bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 e dall’articolo 3-bis, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.
Tali novità riguardano:
la riduzione a 30 giorni del termine per il rilascio della certificazione;
la possibilità per le Regioni sottoposte a piani di rientro da deficit sanitari di certificare i debiti diversi da quelli degli enti del servizio sanitario;
l’equiparazione - per i debiti degli enti del servizio sanitario delle Regioni sottoposte a piani di rientro da deficit sanitari - delle certificazioni rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione e smaltimento del debito ai sensi di piani o programmi di rientro dal deficit sanitario a quelle rilasciate ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis del DL 185/2008;
l’equiparazione delle certificazioni di pagamento rilasciate per stati di avanzamento lavori di contratti pubblici di appalto ai sensi del Codice dei contratti pubblici a quelle dell’articolo 9, comma 3-bis del DL 185/2008;
la possibilità compensare con debiti iscritti a ruolo anche i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici nazionali.
Dell’emanazione dei suddetti decreti MEF verrà data tempestiva comunicazione.
Resta invece ancora da attuare la disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 13-bis del DL 52/2012 che contiene importanti novità in materia di DURC.
In particolare la norma – che dovrà essere attuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – prevede che qualora i contribuenti non abbiano ancora provveduto al versamento di oneri contributivi accertati, il DURC possa essere comunque rilasciato in presenza di crediti certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del DL 185/2008 di importo almeno pari ai suddetti oneri contributivi.
Al momento la disposizione riguarda il rilascio del DURC finalizzato alla concessione di agevolazioni pubbliche. Il disegno di legge sulle semplificazioni, di recente approvato dal Consiglio dei Ministri e che dovrà essere esaminato dal Parlamento, prevede però l’estensione della disposizione a tutte le tipologie di DURC.
Paolo Zappasodi - 0736 273217