Nella G.U. n. 257 del 4 novembre u.s. sono stati pubblicati i Decreti 29 settembre 2015, il cui testo era stato anticipato nel sito del MIT ed il Decreto 21 ottobre 2015 di attuazione, recante modalità di ripartizione ed erogazione degli incentivi per gli investimenti nel settore dell’autotrasporto (in allegato).
Il Decreto 29 settembre 2015 è entrato in vigore il giorno 4 novembre scorso e gli investimenti finanziabili sono quelli avviati esclusivamente in data posteriore al giorno della pubblicazione (comma 1, art. 2).
Il Decreto 21 ottobre 2015 stabilisce che possono presentare domanda le imprese di autotrasporto o loro raggruppamenti iscritti al REN (ovvero solamente all’Albo se esercitanti con veicoli di massa massima fino a 1,5 ton) e che è ammessa una sola domanda per impresa o raggruppamento, da redigersi sulla base del modello editabile reperibile sul sito del MIT, nella sezione “autotrasporto - contributi ed incentivi”.
La domanda potrà essere presentata fino al termine perentorio del 31 marzo 2016, esclusivamente ad investimento perfezionato; essa dovrà essere compilata in ogni sua parte - a pena di inammissibilità - e contenere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sugli aiuti di Stato, nonché il contratto di acquisto o di leasing finanziario.
Essa dovrà inoltre essere munita di tutti gli allegati previsti dal decreto - che variano a seconda del tipo di investimento - e spedita al MIT mediante raccomandata A/R ovvero presentata a mano presso gli uffici dello stesso Ministero, i quali rilasceranno apposita ricevuta.
Acquisto di automezzi nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, di massa complessiva o superiore a 3,5 e fino a 7 ton e di massa complessiva pari o superiore a 16 ton, anche attraverso locazione finanziaria.
Le imprese dovranno fornire – a pena di inammissibilità – la prova documentale dell’acquisto di tale tipologia di beni in ordine ai seguenti aspetti:
- il numero di targa, ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione sia avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del decreto;
- documentazione del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche.
Acquisto di semirimorchi nuovi di fabbrica, anche attraverso locazione finanziaria, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o IMO, acquisiti dalle PMI, dotati di almeno un dispositivo innovativo tra quelli indicati nell’Allegato 1 al Decreto (spoiler; sospensioni controllo elettronico; pneumatici classe C3 con sistema TPMS; telematica collegata al sistema EBS).
Le imprese dovranno fornire – a pena di inammissibilità – la prova documentale dell’acquisto di tale tipologia di beni in ordine ai seguenti aspetti:
- il numero di targa, ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione sia avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del decreto;
- documentazione del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche (UIC o IMO);
- documentazione comprovante l’installazione di almeno uno dei dispositivi innovativi tra quelli indicati nell’Allegato 1 al Decreto (Spoiler; sospensioni controllo elettronico; pneumatici classe C3 con sistema TPMS; telematica collegata al sistema EBS;
- nel caso di acquisizione effettuate da imprese che non rientrano nella definizione di PMI, la documentazione comprovante i costi sostenuti per il dispositivo innovativo sopra richiamato.
Acquisto anche attraverso locazione finanziaria di container e casse mobili standardizzate, acquisite dalle PMI.
Le imprese dovranno fornire – a pena di inammissibilità – la prova documentale dell’acquisto di tale tipologia di beni in ordine ai seguenti aspetti:
- documentazione da cui risulti che la consegna del bene è avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto;
- attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle UTI e la rispondenza alla normativa internazionale in materia.
La concessione del contributo è subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli o la data di consegna dei beni, nel caso di container e casse mobili, sia avvenuta in Italia fra il 4 novembre 2015 ed il 31 marzo 2016. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni effettuate all’estero, né i veicoli immatricolati all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.
Per la prova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento, le imprese dovranno trasmettere:
- il contratto di acquisizione del bene debitamente sottoscritto in data non anteriore al 4 novembre 2015;
- prova dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della/e fattura/e debitamente quietanzata/e;
- in caso di leasing finanziario, dovrà essere prodotta la documentazione relativa al pagamento dei canoni dovuti alla data di presentazione della domanda (fattura quietanzata rilasciata dalla società di leasing ovvero copia della ricevuta dei bonifici bancari), nonché copia del verbale di presa in consegna del bene.
Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni per le PMI (20% per le piccole; 10% per le medie imprese) le imprese dovranno allegare la dichiarazione sostitutiva recante il numero delle unità di lavoro dipendenti ed il volume di fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.
Per il riconoscimento della maggiorazione del 15% nel caso di acquisto di semirimorchi, casse mobili e container effettuato da imprese aderenti ad una rete di imprese, queste ultime debbono allegare alla domanda copia del contratto di rete, redatto secondo le vigenti norme in materia.
Il MIT nominerà un’apposita Commissione per l’esame delle domande - che sarà supportata nell’espletamento dell’attività istruttoria dalla Società RAM - la quale notificherà alle imprese il provvedimento di accoglimento o respingimento della domanda ed eventualmente richiederà ulteriore documentazione integrativa.
E' stata – inoltre – pubblicata nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la circolare n. 21337 del 19 novembre 2015 (in allegato), con cui si forniscono le istruzioni essenziali per consentire la presentazione delle domande di ammissione agli incentivi per gli investimenti 2015.
• Tempistiche
Il Ministero chiarisce che gli investimenti sono finanziabili solo se avviati dopo il 4 novembre 2015, data corrispondente al giorno di pubblicazione del Decreto n. 322 del 29 settembre 2015 sulla G.U. Eventuali investimenti avviati prima del 4 novembre u.s. non saranno ritenuti ammissibili.
Allo stesso modo, le domande possono essere presentare a partire del 5 novembre 2015 – data corrispondente al giorno di pubblicazione del Decreto n. 175 del 21 ottobre 2015 sulla G.U. – e fino al 31 marzo 2016.
• Struttura dell’incentivo
A differenza degli incentivi 2013 e 2014 – che prevedevano l’effetto prenotativo delle domande – il Decreto investimenti 2015 non prevede più una fase prenotativa.
Si può presentare la domanda di ammissione all’incentivo solo dopo che l’investimento è stato perfezionato ed ultimato.
All’atto della domanda occorre quindi produrre anche:
- contratto di acquisto;
- documenti comprovanti l’avvenuta immatricolazione (o documenti a riprova della presentazione della relativa richiesta all’UMC);
- prova del pagamento del prezzo di acquisto del bene (tramite fattura quietanzata).
Pertanto, chiarisce la circolare, non rileva la data della presentazione della domanda, che non fa scattare un “effetto prenotativo” collocando l’istante in una posizione più favorevole. Infatti, in caso di insufficienza delle risorse, vi sarà una riduzione proporzionale del beneficio a carico di tutti gli ammessi al contributo.
Non è possibile presentare domande incomplete con riserva di integrarle in successivo momento con le fatture e la prova dell’avvenuta immatricolazione.
Pertanto, invitiamo coloro che avessero già presentato una domanda che risulta incompleta a chiederne il ritiro e successivamente a ripresentare una domanda una volta che l’investimento è stato perfezionato.
Ciò in quanto il Decreto impone la presentazione di un’unica domanda, che deve essere necessariamente completa in tutti i suoi elementi e non può essere integrata successivamente con altri documenti.
• Caratteristiche tecniche dei beni incentivabili
I beni incentivabili, di cui all’art. 2 del Decreto n. 322/2015, devono essere nuovo di fabbrica. Nonostante il Decreto preveda letteralmente tale requisito solo per i veicoli, la circolare chiarisce che anche i container e le casse mobili sono incentivabili solo se nuovi di fabbrica.
Per quanto concerne i veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, il Ministero chiarisce che l’incentivo riguarda i veicoli a trazione alternativa esclusiva, non i c.d. veicoli ibridi (alimentati alternativamente a carburante tradizionale o a gas), che non sono quindi incentivati.
Per quanto riguarda i semirimorchi per il trasporto intermodale, questi sono finanziabili se sostenuti dalle PMI, o anche dalle grandi imprese purchè siano dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 del D.M. n. 322/2014.
Per quanto riguarda container e casse mobili, questi devono intendersi come UTI standardizzate e sono investimenti finanziabili solo se sostenuti da PMI.
• Modalità di presentazione della domanda
Per presentare la domanda si può compilare il modello allegato al Decreto n. 175/2015 o stampare l’apposito modello pubblicato sul sito del Ministero dei Trasporti.
In entrambi i casi, è possibile inviare la domanda per raccomandata con avviso di ricevimento o tramite presentazione diretta presso la sede del Ministero, che rilascerà ricevuta comprovante l’avvenuta consegna a mano.
Come già sopra ricordato, è possibile presentare una sola domanda per impresa, anche se più sono le tipologie di investimento per le quali si richiede l’incentivo.
In tal caso, nella stessa unica domanda occorrerà far menzione di tutte le tipologie di investimento realizzate, barrando le apposite caselle e inviando tutta la documentazione richiesta.
• Documenti a prova delle caratteristiche dei beni e del pagamento del prezzo di acquisizione
Nel caso di investimenti in veicoli a trazione alternativa, alla domanda occorre allegare un apposito elenco che riporti, per ogni veicolo acquisito, la targa, la data del contratto e il relativo costo di acquisizione (IVA esclusa), oltre a:
- copia dei contratti di acquisto con indicazione del prezzo (o dei contratti di leasing);
- copia delle fatture comprovanti l’intero pagamento del prezzo (o, in caso di leasing, delle fatture comprovanti il pagamento dei canoni maturati);
- prova dell’avvenuta immatricolazione, o della presentazione della relativa istanza, debitamente protocollata, all’UMC entro i termini;
- dichiarazione del costruttore, su carta intestata, attestante la conformità del veicolo con quanto previsto dalla norma.
Nel caso di investimenti in semirimorchi per il trasporto combinato, alla domanda occorre allegare un apposito elenco che riporti, per ogni veicolo acquisito (con distinzione fra veicoli per l’intermodale ferroviario e marittimo), la targa, la data del contratto, il relativo costo di acquisizione (IVA esclusa) e la tipologia di dispositivo innovativo di cui il veicolo risulta dotato, oltre a:
- copia dei contratti di acquisto con indicazione del prezzo (o dei contratti di leasing);
- copia delle fatture comprovanti l’intero pagamento del prezzo (o, in caso di leasing, delle fatture comprovanti il pagamento dei canoni maturati);
- prova dell’avvenuta immatricolazione, o della presentazione della relativa istanza, debitamente protocollata, all’UMC entro i termini;
- dichiarazione del costruttore, su carta intestata, attestante la conformità del veicolo con quanto previsto dalla norma;
- dichiarazione del costruttore circa l’avvenuta installazione dei dispositivi innovativi, ove installati.
Nel caso di investimenti in container e casse mobili, alla domanda occorre allegare un apposito elenco che riporti, per ogni U.T.I., la data del contratto e il relativo costo di acquisizione (IVA esclusa), oltre a:
- copia dei contratti di acquisto con indicazione del prezzo (o dei contratti di leasing);
- copia delle fatture comprovanti l’intero pagamento del prezzo (o, in caso di leasing, delle fatture comprovanti il pagamento dei canoni maturati);
In caso di documentazione non redatta in italiano, il richiedente dovrà allegare anche la relativa traduzione.
• Prova del pagamento del prezzo
Come già sopra evidenziato, le domande prive della prova dell’integrale pagamento del prezzo saranno dichiarate inammissibili. È importante pertanto allegare alla domanda la prova del pagamento del prezzo, producendo la relativa fattura debitamente quietanzata.
Nei casi di leasing, il richiedente dovrà provare il pagamento integrale dei canoni in scadenza alla data di presentazione della domanda, mediante fattura rilasciata dalla società di leasing all’utilizzatore, regolarmente quietanzata, o copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati a favore della società di leasing, pena l’esclusione dell’impresa dall’incentivo.
• Maggiorazioni
L’entità del contributo può essere maggiorata del 10% per investimenti in veicoli a trazione alternativa da parte delle PMI. In tal caso, l’impresa deve trasmettere, assieme alla domanda, una dichiarazione sostitutiva attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti e il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.
L’entità del contributo può essere maggiorata del 15% per investimenti in semirimorchi per il trasporto intermodale e in U.T.I. da parte di imprese aderenti ad una rete di imprese. In tal caso, l’impresa deve trasmettere, assieme alla domanda, copia del contratto di rete redatto nelle forme prescritte dalla legge.
In entrambi i casi, la maggiorazione è calcolata sull’importo del contributo spettante e non aumentando l’intensità dell’aiuto.
• Divieto di cumulo
L’incentivo in discorso non può essere cumulato con altri contributi ricevuti per le stesse tipologie di investimenti ad opera di altre Amministrazioni dello Stato, delle Regioni o degli Enti locali.
Paolo Zappasodi - 0736 273217