C917/20 - CREDITO D'IMPOSTA PER LE RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO - SETTORE MODA
L'articolo 48-bis della Legge di conversione (Legge 17 luglio 2020, n. 77) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, (cd. DL “Rilancio”) riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria, un credito di imposta, pari al 30 % del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, relativo all’emergenza epidemiologica.