C1965/11 - CHIARIMENTI SULLA FIRMA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
La risoluzione n. 62 dell'8 giugno 2011 dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che ogni qualvolta il soggetto incaricato della revisione contabile di un ente o di una società, che ha sottoscritto la relazione di revisione, sia diverso da quello in carica al momento della sottoscrizione/presentazione della dichiarazione dei redditi ed IRAP, è obbligato alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi ed IRAP il soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione riferita a tale anno di imposta, ancorché cessato dal suo incarico, pena l’applicazione della sanzione di cui all’art. 9, co. 5, del D.Lgs. n. 471/1997.