La risoluzione n. 62  dell'8 giugno 2011 dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che ogni qualvolta il soggetto incaricato della revisione contabile di un ente o di una società, che ha sottoscritto la relazione di revisione, sia diverso da quello in carica al momento della sottoscrizione/presentazione della dichiarazione dei redditi ed IRAP, è obbligato alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi ed IRAP il soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione riferita a tale anno di imposta, ancorché cessato dal suo incarico, pena l’applicazione della sanzione di cui all’art. 9, co. 5, del D.Lgs. n. 471/1997.