Secondo la Corte di Cassazione (Cass. 12751/2011), il principio sancito dalla Corte di giustizia Europea secondo cui, in tema di scambi intra-comunitari, il fornitore può essere considerato estraneo ad una frode e, quindi, non essere chiamato ad assolvere l’imposta non versata dal cliente, qualora adotti tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di assicurarsi che la cessione intra-comunitaria non lo conduca a partecipare ad una frode, ha carattere generale.