Il Tar Sardegna, sezione II con sentenza 4 gennaio 2013 n. 1, ha ribadito un principio già affermato varie volte in giurisprudenza, per cui la revoca, come anche l’annullamento, d’ufficio di un titolo edilizio richiede la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della Legge 241/1990, essendo essa un atto discrezionale suscettibile di ledere posizioni soggettive consolidate.